
Scontrino elettronico tutto quello che occorre sapere
Cos’è e come funziona? Lo scontrino elettronico è l’emissione di un documento non fiscale, che viene rilasciato tramite un registratore telematico o procedura apposita, con obbligo di fatturazione elettronica e con l’obiettivo di ostacolare l’evasione fiscale, dedicato solamente verso titolari di partita IVA.
Per questo è necessario acquistare dei registratori telematici, che garantiranno di memorizzare e la trasmissione dei dati dello scontrino elettronico; tuttavia si possono inviare anche tramite il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. Difatti, come scritto anche su https://it.wikipedia.org/wiki/Scontrino_fiscale, “lo scontrino fiscale è il documento, emesso da esercenti del commercio al dettaglio e assimilati, che attesta l’effettuazione di una spesa o consumo effettuati.”
Come funziona lo scontrino elettronico?
Lo scontrino elettronico è un obbligo giornaliero di emissione e memorizzazione dei dati, dove i commercianti e gli esercenti, attraverso un registratore di cassa telematico, hanno il compito di elencare i seguenti dati: il numero di partita IVA dell’emittente, ditta, nome e cognome dell’emittente, ubicazione dell’esercizio, numero progressivo, descrizione dei beni dati e ricevuti, e l’ammontare complessivo.
Lo scontrino elettronico consente di non rilasciare lo scontrino cartaceo, sicuramente più scomodo. Questo perché? Perché i dati vengono inviati subito al fisco, senza difficoltà e disturbo della persona stessa.
Sanzioni
Cosa succede se non c’è un corretto invio dei dati dello scontrino elettronico? In caso di mancato, scorretto o incompleto invio dei dati, entreranno in atto delle sanzioni, previste dal decreto legislativo n. 471/1997, dove saranno previste delle sanzioni del 100% pari all’importo non inviato o documentato (minimo di 500 euro). In caso di ripetizione del suddetto reato, si potrà addirittura arrivare alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione di pratica dell’attività, ma solo nei casi più gravi; tuttavia, le sanzioni non saranno applicate se la trasmissione telematica dei dati giornalieri saranno trasmessi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, sempre se i termini di liquidazione resteranno nell’imposta sul valore aggiunto.
Cosa cambia
Infine, cosa cambia nella vita dei commercianti? L’esercente non avrà obbligo di rilasciare lo scontrino e ricevuta fiscale ma, al contrario, l’articolo 2, comma 5 del Decreto Legislativo 127/2015 prevede che non sarà più necessaria l’emissione dei documenti. La trasmissione elettronica sostituirà l’obbligo di certificazione fiscale e dovrà essere obbligatoriamente prevista la trasmissione dei dati giornaliera. Tutto questo sarà possibile solamente se il commerciante non emette una fattura.
Gli esercenti avranno la possibilità di collegarsi all’Agenzia delle Entrate tramite un registratore digitale con un software specifico.
Cosa cambia, invece, per i clienti? Il cliente non riceverà più, quindi, uno scontrino, ma un documento cartaceo o via mail, quindi, al di fuori del negozio, se fermato dalla Guardia di Finanza, non sarà sanzionato per l’assenza dello scontrino; grazie a questo metodo, il cliente potrà utilizzare, per di più, questo documento per ricevere resi o garanzie.
Grazie allo scontrino elettronico, i controlli saranno effettuati con il tracciato telematico. Lo scontrino elettronico dichiara gli acquisti e, dato che gli attesta, esso funziona allo stesso modo del vecchio scontrino. Nel dettaglio, lo scontrino digitale prevede che il documento emesso certifichi l’acquisto dall’acquirente e abbia piena validità da entrambe le parti. Lo scontrino elettronico non cambia la vita dei clienti perché è un documento che annota gli acquisti effettuati e non ha valore fiscale.
Gli unici che sono esenti alla disposizione che riguarda lo scontrino elettronico sono i commercianti già esclusi dall’art. 2 del Dpr 696/96; come, per esempio, i tabaccai, venditori di carburanti, giornalai, e tanti altri.